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Ordinanza — n. 21984/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as arguments lack specificity and fail to refute prior evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21984/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared Angelo Pallotta's appeal against his conviction for personal injuries inadmissible. The court found the appellant's arguments regarding the violation of law and defects in reasoning were merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are devoid of specificity and merely reproduce arguments already sufficiently examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments criminal procedure Cassazione ordinanza lesione alla spalla lesione alla caviglia risarcimento del danno alla persona

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLOTTA ANGELO nato a FOGGIA il 10/05/1981 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; :14 ORDINANZA Sul ricorso proposto da Angelo Pallotta avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto, al riconoscimento della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche;

Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna e del trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (deponevano per la condanna le dichiarazioni della persona offesa, le fotografie acquisite e la documentazione medica; congrua era la motivazione sulla recidiva e sul diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., tutti profili non adeguatamente confutati in ricorso);

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Ste nyPU DEPOSITATO IN CANCL