Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for inadmissible factual complaints and merit-based balancing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Vincenzo Romagnuolo's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. The appellant argued for necessity and challenged the court's balancing of circumstances, but the Court ruled these were mere factual complaints and discretionary merit evaluations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 69 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court cannot challenge factual findings or discretionary balancing of circumstances, as such issues belong exclusively to the trial court's jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNUOLO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 22/04/1978 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Vincenzo Romagnuolo avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 4 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità; - al giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 cod. pen., Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che lo stato di indigenza familiare era perfettamente risolvibile con altre condotte che consentissero di incamerare leciti introiti;
Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini StefTy Pa I , • DEPOSITATO