Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal conviction for threats and illegal weapon carrying.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible regarding a criminal conviction for aggravated threats and illegal carrying of a weapon. The appellant argued for acquittal under Article 131 bis of the Penal Code and challenged the court's evaluation of evidence, but the Court found these grounds insufficient. The appeal was rejected because the arguments were either mere complaints on facts or lacked specific legal grounds beyond those already properly examined by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals based on mere factual complaints or repetitive arguments without new specific legal grounds are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURGIO HUDOROVICH CRISTOFER nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 19/07/1992 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Cristofer Burgio Hudorovich avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 21 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di strumento atto ad offendere;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva congruamente valutato il compendio probatorio (da pagina 3 della sentenza);
Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod., pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio S slao Scarlini Stef(aR o P411a___ DEPOSITATO IN CAN ERI