Italian Court dismisses appeal against aggravated attempted theft sentence as penalty quantification is judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Hamid Abkari's appeal against his conviction for aggravated attempted theft inadmissible. The appellant argued that the sentence violated the law and suffered from defective reasoning regarding the reduction for attempted crime and the comparison of heterogeneous circumstances. The court rejected these claims because determining the specific penalty falls within the discretionary power of the trial judge, who must adhere to the principles outlined in Articles 132 and 133 of the Criminal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The quantification of the penalty is a matter of judicial discretion exercised by the court of first instance in accordance with statutory principles, rendering appeals challenging the specific sentence amount inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABKARI HAMID nato il 21/12/1976 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Hamid Abkari avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 16 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio;
Considerato che il motivo relativo alla misura della pena (ivi comprese la diminuzione per il tentativo ed il giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee) è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefrio Palla , ci DEPOSITATO IN CA 7\