Italian court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules for criminal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Vincenzo Canzonetta's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. The appellant argued for a reversal of responsibility and the denial of a mitigating circumstance, but the court found these to be mere factual complaints rather than legal violations. Consequently, the appeal was rejected, and Canzonetta was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: Appeals based solely on factual disputes or dissatisfaction with the assessment of mitigating circumstances are inadmissible in criminal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANZONETTA VINCENZO nato a MACERATA il 16/02/1953 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Vincenzo Canzonetta avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 20 dicembre 2019 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..
Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente (ed il diniego dell'attenuante invocata), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il furgone oggetto del furto non fosse stato affatto prestato al prevenuto che l'aveva pertanto sottratto al suo proprietario e che il valore del medesimo non poteva definirsi particolarmente tenue;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stetay Palla . „ DEPOSITATO IN C e LLER