Ordinanza — n. 21972/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMBEROVSKI SERGIO nato a FOGGIA il 16/11/1980 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Sergio Kamberovoski avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata osservanza del divieto di secondo giudizio ed alla ritenuta responsabilità del prevenuto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 649 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21972/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. è manifestamente infondato anche per il solo fatto che non è già divenuta irrevocabile la pronuncia che la determinerebbe; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMBEROVSKI SERGIO nato a FOGGIA il 16/11/1980 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Sergio Kamberovoski avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata osservanza del divieto di secondo giudizio ed alla ritenuta responsabilità del prevenuto;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. è manifestamente infondato anche per il solo fatto che non è già divenuta irrevocabile la pronuncia che la determinerebbe; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefro DEPOSITATO