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Ordinanza — n. 21971/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21971/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21971/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRONE FRANCESCO nato a BARI il 16/03/1971 avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Marrone avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 28 febbraio 2019 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto aggravato ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo B nell'ipotesi della insolvenza fraudolenta punita dall'art. 641 cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 641 cod. pen; Ordinanza — n. 21971/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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accusa di truffa contraffazione di merci licenziamento immediato per truffa contratto digitale commercio elettronico pratiche commerciali ingannevoli

Disposizioni normative citate

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art. 641 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRONE FRANCESCO nato a BARI il 16/03/1971 avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Marrone avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 28 febbraio 2019 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto aggravato ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo B nell'ipotesi della insolvenza fraudolenta punita dall'art. 641 cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen.;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (vd Cass. Sez. 5, n. 3018 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278148); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze invocate, avendo la Corte congruamente risposto sulla non particolare tenuità dei danni provocati e sulla non meritevolezza delle circostanze aspecifiche;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittoria-Stanislao Scarlini Stef ry alla S i (_ DEPOSITATO IN C