Ordinanza — n. 21970/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAME BABACAR nato il 15/08/1979 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Babacar Drame avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla grossolanità del falso apposto su beni ricevuti e detenuti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 21970/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza che considera irrilevante l'eventuale grossolanità del falso, tutelando, l'art. 474 cod. pen., anche la fede pubblica (si tratta poi di motivo inedito); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAME BABACAR nato il 15/08/1979 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Babacar Drame avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla grossolanità del falso apposto su beni ricevuti e detenuti;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza che considera irrilevante l'eventuale grossolanità del falso, tutelando, l'art. 474 cod. pen., anche la fede pubblica (si tratta poi di motivo inedito); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere istensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini 19 ;vi,ì DEPOSITATO IN CANCELLER