Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of appeal agreement under Art. 599 bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the lower court's decision was based on an agreement to waive all appeal grounds. The appellant argued the judgment lacked motivation regarding the escape charge, but the court noted the parties had mutually agreed to abandon appeals except for sentencing issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal filed under Art. 599 bis c.p.p. is inadmissible if the parties did not reach a prior agreement to waive all appeal grounds, as the procedure requires mutual consent to proceed without formalities.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI MARIO nato a PAGANI il 11/10/1990 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO\dato avviso allet udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Mario Rossi ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Salerno il 22 novembre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore l' 1 marzo 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 385, 110 e 81, comma 2, cod.pen., 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 99, comma 4, cod.pen. condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza sarebbe viziata da mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di evasione, per non avere il Giudice spiegato l'irrilevanza dell'autorizzazione ad uscire di casa per cure mediche utilizzata dall'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Consigliere estensore Dan eie enci o DEPOSITATO