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Ordinanza — n. 21767/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21767/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21767/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELINI NICOLA nato a TARANTO il 04/06/1977 avverso la sentenza del 26/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOL.dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Celini Nicola, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina (gr. 29,4140), cocaina (gr. 0,2480) e hashish (gr. 62,760).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21767/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Celini Nicola, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina (gr. 29,4140), cocaina (gr. 0,2480) e hashish (gr. 62,760).

Parole chiave

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gravi addebiti penali facoltà di astenersi dal testimoniare momento del reato altri capi d'accusa reato colposo allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Celini Nicola, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELINI NICOLA nato a TARANTO il 04/06/1977 avverso la sentenza del 26/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOL.dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Celini Nicola, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina (gr. 29,4140), cocaina (gr. 0,2480) e hashish (gr. 62,760).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

4. Preliminarmente, va ricordato che, costituendo il patteggiamento un "negozio processuale", la possibilità di ricorrere per Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto o di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Tali vizi non ricorrono nella fattispecie, perché il giudice di merito, con motivazione immune da censure, ha adeguatamente illustrato la propria valutazione circa la complessiva gravità del fatto formulata sulla base degli elementi probatori acquisiti, con particolare riferimento alla constatata destinazione allo spaccio dell'elevato quantitativo delle sostanze sequestrate.

5. Inoltre, va sottolineato che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Consigliere estensore ìresii nte Di1atella Ferranti n errao C DEPWITATO IN