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Ordinanza — n. 21762/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as manifestly unfounded due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21762/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Youssef and Di Girolamo inadmissible, ruling the lower court's decision was properly motivated and free of logical or legal defects. The appellants argued for suspended sentence and challenged the use of unrepresented statements, but the court found these complaints to be generic or merely repetitive of previously rejected arguments. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals that merely repeat arguments already decided in the lower court without providing new, specific, and arguable criticism are inadmissible as they fail to perform the function of a reasoned critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique suspended sentence denial procedural costs order censura dell'apprezzamento delle prove decisione incidentale impugnabile revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrentT al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BYA YOUSSEF nato il 26/03/1983 DI GIROLAMO ALFREDO nato a AVEZZANO il 27/05/1973 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Bya Youssef e di Di Girolamo Alfredo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione illecita di circa 5 kg di hashish divisa in 120 panetti, è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso, con cui si denuncia essenzialmente la omessa concessione della sospensione condizionale della pena oltre alla illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità (motivo 1 e 2) e all'utilizzo ai fini del giudizio delle spontanee dichiarazioni rese senza la presenza del difensore dal Di Girolamo (motivo 3), è inammissibile.

Le doglianze di cui al primo e secondo motivo sono inammissibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato a fol 4 e 5 gli elementi desumibili dal quadro probatorio in relazione all'affermazione della responsabilità penale, nonché la non meritevolezza della concessione della sospensione condizionale della pena in considerazione del certificato penale ampiamente ostativo per il Bya e quanto al Di Gerolamo ha evidenziato la non incensuratezza e la mancanza di elementi positivi a suo favore che consentano una prognosi favorevole circa l'astensione nella commissione di ulteriori reati.

Quanto al terzo motivo, lo stesso è inammissibile in quanto palesemente generico e non autosufficiente. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrentT al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi4 if ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.05.2022. Il Consigliere estensore kl resid te D natella Ferraiti genia rao @Le DE