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Ordinanza — n. 21760/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging dismissal grounds not listed in plea bargain appeal rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21760/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a ground for acquittal not permitted under the specific rules governing plea bargain appeals. The defendant challenged a first-instance sentence by arguing the judge failed to verify statutory dismissal causes, yet the law strictly limits such appeals to specific defects like legal qualification errors. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals to the Court of Cassation against sentencing judgments are inadmissible if based on the alleged non-existence of statutory dismissal grounds, as the law restricts review to specific enumerated defects.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal dismissal grounds procedural law Cassation review esame grafologico falsità ideologica in documenti firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Brindisi, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Chirico Mario, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro tremila e seicentosettanta di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro tremila e seicentosettanta di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
legge n. 103 del 2017
1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Brindisi, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Chirico Mario, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro tremila e seicentosettanta di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICO MARIO nato il 15/06/1970 avverso la sentenza del 18/01/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; .! udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Brindisi, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Chirico Mario, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro tremila e seicentosettanta di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Consigliere estensore D natel