Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21758/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on excessive penalty grounds, ruling appeal inadmissible due to new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21758/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued the sentence was excessive because he provided all information to investigators and acted due to financial hardship. The court rejected this, noting the appeal relied on new photographic evidence not present in the original petition, violating procedural rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal based on new evidence or arguments not raised in the original petition is inadmissible, and the appellant bears the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal new evidence rule excessive penalty procedural violation costs of appeal accusa penale principio accusatorio risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIFTI BESIAN nato il 15/03/1989 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Besian Prifti ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona il 23 novembre 2021, in parziale riforma della decisione con cui il G.i.p. del Tribunale di Pesaro il 29 giugno 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ragione dell'eccessività della pena, inflitta senza considerare che l'imputato ha fornito agli inquirenti tutte le informazioni in suo possesso ed ha posto in essere il fatto, isolato, a causa della sua situazione economico-finanziaria precaria. Il ricorso è manifestamente infondato poichè, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto e meramente riproduttivo di censure già proposte e vagliate dal Giudice di appello.

In particolare, il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrandosi sulla quantità e qualità della sostanza sequestrata, sul carattere affatto isolato della condotta illecita che consente di tratteggiare la figura di un soggetto dedito a traffici in materia di stupefacenti di non modesto livello, nonché sulla determinazione a delinquere mostrata dal soggetto agente (pagine 9 e 10 della sentenza impugnata).

Con memoria del 7 aprile 2022 si contesta la valenza probatoria della individuazione fotografica dell'imputato da parte degli agenti di p.g.: il motivo è inammissibile siccome nuovo rispetto all'originario ricorso nel quale si censurava esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il ConsiglieFe estenso idente Daniel ci eni Ser ao DEPC77`,TO IN CAN