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Ordinanza — n. 21757/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding omitted dismissal grounds in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21757/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing in a plea bargain case was not subject to review for omitted dismissal grounds. The appellant argued the trial judge failed to verify the absence of statutory dismissal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court held that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals against plea bargain sentences to specific grounds, excluding general violations of law regarding dismissal causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals to the Court of Cassation against sentencing pronouncements are inadmissible if based on the alleged failure to verify the absence of dismissal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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plea bargain sentencing omitted dismissal grounds Article 129 criminal procedure Article 448 paragraph 2-bis inadmissible appeal Cassation review limits plea agreement validity osservanza delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Verona, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Hoxha Orges, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena complessiva di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.448 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Verona, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Hoxha Orges, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA ORGES nato il 16/04/1996 avverso la sentenza del 14/01/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONAi ato avviso alle parTin udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Verona, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Hoxha Orges, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Con igliere estensore J4Pisidnte D natella Fe an 7 rrao ej