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Ordinanza — n. 21753/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Perrone Ivan inadmissible, ordering him to pay court costs. The defendant challenged a first-instance sentence ratifying a plea agreement, arguing the judge failed to verify statutory acquittal grounds and properly motivate the decision. The court rejected these claims because the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals against plea bargain sentences to specific, narrow categories of legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing in plea bargain proceedings are inadmissible if based on the alleged failure to verify statutory acquittal grounds, as the law restricts review to specific enumerated defects.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility statutory acquittal grounds Code of Criminal Procedure sentencing review limits inverosimiglianza delle persecuzioni gravi addebiti penali indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Lecce, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Perrone Ivan, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro undicimila e cinquecentocinquantacinque e centesimi cinquantacinque di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 426, co. 1, lett. d), cod. proc. pen.
e all'omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione si fonda ex art. 426, co. 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro undicimila e cinquecentocinquantacinque e centesimi cinquantacinque di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Lecce, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Perrone Ivan, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro undicimila e cinquecentocinquantacinque e centesimi cinquantacinque di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE IVAN nato a TORRE DEL GRECO il 04/07/1977 avverso la sentenza del 07/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEa o avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Lecce, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Perrone Ivan, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro undicimila e cinquecentocinquantacinque e centesimi cinquantacinque di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e all'omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione si fonda ex art. 426, co. 1, lett. d), cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Inoltre, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Consigli