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Ordinanza — n. 21752/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21752/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21752/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMSID MOHAMED nato il 13/11/1988 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Ramsid Mohamed avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt.81 cpv cod. pen., e 73 commi 1 e 5 DPR 309/90 è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logico-giuridici.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di merito, a fol 3 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato ed evidenziato la gravità del compendio probatorio, derivante dal sequestro delle sostanze stupefacenti e dall'attività di osservazione della P.G. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom diritto di ottenere una decisione carenza di credibilità oggettiva rinvio del dibattimento decisione motivata riesame medico

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMSID MOHAMED nato il 13/11/1988 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Ramsid Mohamed avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt.81 cpv cod. pen., e 73 commi 1 e 5 DPR 309/90 è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di merito, a fol 3 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato ed evidenziato la gravità del compendio probatorio, derivante dal sequestro delle sostanze stupefacenti e dall'attività di osservazione della P.G. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.05.2022. Il Consigliere estensore onatella Fevfanti C2_,LcA DEPOSU'r iN CANCE