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Ordinanza — n. 21751/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific argumentation against lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21751/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued for a lack of subjective intent and a violation of the law regarding leniency, but the court found these grounds generic and repetitive of arguments already rejected on appeal. The decision rests on the failure to provide a specific, reasoned critique of the lower court's factual and legal evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and fails to offer a specific, reasoned critique of the lower court's judgment, particularly when it merely reiterates arguments already dismissed.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific critique repetitive arguments subjective intent leniency cause costs and fine gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 131 bis c.p.
Art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
del Tribunale di Taranto il 25 maggio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R.
Art. 99 c.p.
art. 131 bis cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PORTA CARMINE nato a POZZUOLI il 27/11/1969 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Carmine Della Porta ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 24 gennaio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Taranto il 25 maggio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 99, commi 2 e 4, cod.pen., condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce: vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e violazione di legge (art. 131 bis cod.pen.) in ragione della omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto generico, costruito in fatto e si limita a contrapporre alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici d'i merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Si tratta, peraltro, di censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con logica e sufficiente motivazione, gli elementi che hanno indotto al rigetto (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Consigliere estensore .;.__Presi ente Dah Cenci denia Se ao DEPOSITATO IN CAN LLE