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Ordinanza — n. 21747/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as manifestly unfounded for failing to address specific mitigating circumstances in the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21747/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Tiberi against the Rome Court of Appeal was declared inadmissible for being manifestly unfounded. The lower court had rejected generic mitigating circumstances due to a lack of evidence regarding the defendant's repentance or financial hardship. The court ruled that the appeal failed to engage with these specific factual findings, rendering it legally insufficient under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is manifestly unfounded if it fails to establish a specific conflict with the lower court's reasoning regarding the absence of mitigating circumstances.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic mitigating circumstances procedural inadmissibility lack of specific comparison cassation procedure rules legittimazione a contestare licenza difetti di costruzione costruzione abusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge (art. 62 bis cod.pen.) in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
art. 62 bis cod.pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge (art. 62 bis cod.pen.) in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBERI MASSIMILIANO nato a ROMA il 27/10/1975 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Massimiliano Tiberi ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma l' 1 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma il 13 luglio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge (art. 62 bis cod.pen.) in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto aspecifico: il ricorrente non instaura un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato che, alle pagine 3 e 4, ha evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili come manifestazione di resipiscenza e di difficoltà economiche e personali che avrebbero costituito la spinta al crimine.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il ConsiWre estensore Daniélè DEPOSITATO IN CANC LERIA ogQ