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Ordinanza — n. 21743/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to exhaust appellate review on security measure choice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21743/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to raise the specific issue regarding the choice of security measure before the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court ignored his family, work, and social situation when applying Article 235 of the Penal Code, but this point was not contested at the appellate level. Consequently, the Court ruled that the appellate judgment was necessarily deficient on this matter and that the appeal violated procedural rules limiting the Court's cognizance to exhausted grounds.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 606, 609 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds raised were not previously submitted to the Court of Appeal, rendering the appellate judgment necessarily deficient on those points.

Parole chiave

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inadmissible appeal exhaustion of remedies security measure choice appellate review procedural violation procedura di identificazione denuncia penale testimone anonimo

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 609, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 599 bis cod. proc. pen
artt. 110 cod.pen
pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Ancona l' 8 luglio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen.
art. 235 cod.pen
Ad avviso del ricorrente, la sentenza sarebbe viziata da violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla scelta della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod.pen., applicata senza tenere in considerazione la situazione familiare, lavorativa e sociale dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier
Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti
Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep.
Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, Etzi
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDOKA ARJAN nato il 06/06/1975 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Arjan Ndoka ha proposto ricorso per cassazione, tramite Difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona il 16 dicembre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Ancona l' 8 luglio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Ad avviso del ricorrente, la sentenza sarebbe viziata da violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla scelta della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod.pen., applicata senza tenere in considerazione la situazione familiare, lavorativa e sociale dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato. Si tratta di censura non sottoposta al giudice di appello che, conseguentemente, non era tenuto a fornire motivazione sul punto. Dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577;

Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Coryi iere .estensore Dnie e Cenci,. DEPOSITATO