Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of admissible grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the complaint regarding the lack of reasoning did not fall within the specific exceptions allowed by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court's application of a negotiated sentence lacked proper motivation for the specified crimes, but the court found this argument irrelevant to the statutory requirements for admissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO ANTONIO nato a BRA il 21/07/1979 avverso la sentenza del 25/01/2022 del GIP TRIBUNALE di ASTI[-dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Antonio Piccolo ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Asti il 25 gennaio 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 56, 61 n.
2) e 512 bis cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 110, 61 n. 2), 624 e 625 n. 2), 5) e 7) cod.pen., deducendo carenza di motivazione. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge del 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Consi liere estensore icjk.., Da DEPOSITATO IN CANC