Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21739/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific argumentation against lower court's penalty assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21739/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Modesto Mancini's appeal against the Bar appeal court's judgment inadmissible. The appellant argued for a reduced sentence and generic mitigating circumstances, but the court found these complaints to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific argumentation required to challenge the lower court's reasoning regarding the drug quantity and the defendant's status.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded because it consists solely of the pedissequa repetition of arguments already disallowed by the court of first instance without providing new specific grounds for criticism.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded repetition of arguments lack of specific criticism penalty assessment drug trafficking procedural costs momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI MODESTO nato a NOCI il 27/03/1987 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Mancini Modesto avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso, con cui si denuncia genericamente la dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, con un giudizio di merito legittimo e non censurabile, al foglio 4 e 5 della sentenza impugnata l'adeguatezza della pena irrogata in relazione alla gravità del fatto (300 dosi di sostanza stupefacente), alla personalità dell'imputato che ha commesso il fatto illecito mentre era agli arresti domiciliari per analogo titolo di reato e alla assoluta mancanza di elementi idonei a ritenere una resipiscenza in relazione alle pregresse condotte delittuose. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.05.2022. Il Consigliere estensore Il Presid te onatella Ferr enial errao ,) U°Ck-Li DEPOSITATO I