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Ordinanza — n. 21737/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a lawyer after the 2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21737/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Rauf Bregu, personally submitted the petition without legal representation. The lower court had sentenced him for drug trafficking, and the appellant challenged this decision directly. The court ruled that under the 2017 reform, personal appeals are no longer permitted, requiring a lawyer from the special barroll.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: After the entry into force of Law No. 103/2017, a convicted person cannot personally file an appeal to the Court of Cassation; the petition must be signed by a lawyer enrolled in the special barroll, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal appeal prohibition Law 103/2017 reform special barroll requirement Cassation procedure rules rissa commisurazione della pena per rapina regolamento Bruxelles I bis

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Bregu Rauf, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quindicimila e duecento di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quindicimila e duecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 lui ascritto.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n.
Law No. 103/2017
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Bregu Rauf, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quindicimila e duecento di multa in relazione al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREGU RAUF nato il 12/09/1992 avverso la sentenza del 13/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alleparti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Bregu Rauf, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quindicimila e duecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 lui ascritto. Il Bregu ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Consigliere estensore onatella Ferapi DEPOSITATO IN CANCE ERIA Oggi, O 6 611.1