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Ordinanza — n. 21736/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for generic mitigating circumstances not raised in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21736/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the law of legal remedies. The defendant challenged a sentence ratified after a plea agreement, arguing that generic mitigating circumstances should have been granted in their maximum extent. The court ruled that the 2017 law strictly limits appeals to specific defects, excluding arguments about the scope of discretionary mitigating factors already considered by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals to the Court of Cassation against sentencing sentences are inadmissible if based on the alleged failure to grant generic mitigating circumstances in their maximum extent, as such arguments fall outside the exhaustive list of admissible grounds.

Parole chiave

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plea bargain appeal generic mitigating circumstances legal remedies limitation Cassation inadmissibility sentencing discretion responsabilità penale dei minori responsabilità penale partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Castellano Francesco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro venticinquemila di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena complessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro venticinquemila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 62-bis cod. pen.
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ex art. 62-bis cod. pen., atteso che l'art.
Legge n. 103 del 2017
1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Castellano Francesco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro venticinquemila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ex art. 62-bis cod. pen., atteso che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANO FRANCESCO nato a POZZUOLI il 30/04/1994 avverso la sentenza del 21/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Castellano Francesco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro venticinquemila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ex art. 62-bis cod. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Si rammenta, inoltre, che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse dal giudice a quo; pertanto, in tale contesto, non vi è spazio alcuno per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che la mancata concessione di dette circostanze nella "massima estensione" possa configurare un'ipotesi di illegalità della pena convenuta, trattandosi di un aspetto del trattamento sanzionato frutto della scelta delle parti.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Consigliere estensore 7 i 3 I Pre ente D natella Ferra ti /E ni er ao DEPOSUATO