Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21735/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21735/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21735/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATTARY ABDELALI nato il 07/04/1984 avverso la sentenza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di BERGAMO(dato avvis6T1itiT7 udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a El Attary Abdelali, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21735/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a El Attary Abdelali, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Parole chiave

Generato dall'IA
alibi allegazioni fattuali non credibili prova del rischio persecuzione luogo del reato attendibilità dei testimoni pericolo di fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a El Attary Abdelali, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATTARY ABDELALI nato il 07/04/1984 avverso la sentenza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di BERGAMO(dato avvis6T1itiT7 udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a El Attary Abdelali, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione di legge per omessa qualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

4. Preliminarmente, va ricordato che, costituendo il patteggiamento un "negozio processuale", la possibilità di ricorrere per Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto o di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Tali vizi non ricorrono nella fattispecie, perché il giudice di merito, con motivazione immune da censure, ha adeguatamente illustrato la propria valutazione circa la complessiva gravità del fatto formulata sulla base degli elementi probatori acquisiti, con particolare riferimento all'elevato quantitativo della sostanza sequestrata.

5. Inoltre, va sottolineato che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Consigliere estensore I I Presiene D fútella Fer,j a E,icnialh&rao / DEPOSITATO IN CA