Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21734/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for hashish transport due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21734/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a plea bargain sentencing inadmissible. The defendants argued for a different crime classification and claimed the trial judge failed to verify grounds for acquittal, but the court ruled these grounds were not admissible in a final appeal. The decision rests on the principle that plea bargain appeals are strictly limited to specific statutory violations, excluding general errors in legal qualification or fact-finding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general errors in legal qualification or the failure to verify acquittal grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeals hashish transport procedural inadmissibility legal qualification error acquittal grounds verification promozione dell'accusa penale inchiesta penale per omicidio procedimento in corso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Catania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a El Allaly Omar, El Boudali Abbou ed Es Sabbar Tarik, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto per l'illecito trasporto di ovuli contenenti rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Violazione di legge per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 129 c.p.p.
Vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Legge n. 103 del 2017
1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Catania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a El Allaly Omar, El Boudali Abbou ed Es Sabbar Tarik, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL ALLALY OMAR nato il 01/01/1965 EL BOUDALI ABBOU nato il 01/01/1980 ES SABBAR TARIK nato il 26/12/1982 avverso la sentenza del 26/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA/dato avviso2l_Dar jti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Catania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a El Allaly Omar, El Boudali Abbou ed Es Sabbar Tarik, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto per l'illecito trasporto di ovuli contenenti rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish.

2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non proponibili in sede di legittimità.

4. Con riferimento al primo motivo del ricorso, va ricordato che, costituendo il patteggiamento un "negozio processuale", la possibilità di ricorrere per Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto o di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Tali vizi non ricorrono nella fattispecie, perché il giudice di merito, con motivazione immune da censure, ha adeguatamente illustrato la propria valutazione circa la complessiva gravità del fatto formulata sulla base degli elementi probatori acquisiti, con particolare riferimento all'elevato quantitativo della sostanza sequestrata e alla modalità di trasporto della stessa.

5. Quanto al secondo motivo di ricorso proposto va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Pertanto, ogni doglianza in ordine all'esclusione della responsabilità degli imputati è preclusa.

6. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Consigliere estens Do atella F