Ordinanza — n. 21733/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASCO EMANUELE nato a NAPOLI il 09/07/1998 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Tasco Emanuele, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la pena irrogata in primo grado, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90. Va rilevato che il difensore Avv. Muro Zollo del Foro di Napoli non risulta abilitato al patrocinio in Cassazione e comunque il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione della specifica e incensurabile motivazione sul punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte territoriale a fol. 7 e 8, stante l'assenza di elementi oggettivi sintomatici di resipiscenza, la gravità del fatto e la personalità dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21733/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna deg ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASCO EMANUELE nato a NAPOLI il 09/07/1998 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Tasco Emanuele, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la pena irrogata in primo grado, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90. Va rilevato che il difensore Avv. Muro Zollo del Foro di Napoli non risulta abilitato al patrocinio in Cassazione e comunque il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione della specifica e incensurabile motivazione sul punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte territoriale a fol. 7 e 8, stante l'assenza di elementi oggettivi sintomatici di resipiscenza, la gravità del fatto e la personalità dell'imputato.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna deg ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Consi