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Ordinanza — n. 21731/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for drug possession due to inadmissible legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21731/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Diana Armando inadmissible, ordering her to pay court costs. The defendant challenged a plea bargain sentence for drug possession, arguing the crime was misclassified under a different article of the drug law. The court rejected this claim because the appeal relied on non-justiciable grounds and violated specific limitations on appealing plea bargain judgments.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general errors in legal qualification unless they constitute a manifest error or are clearly eccentric to the charges.

Parole chiave

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plea bargain appeal drug possession sentencing manifest error standard legal qualification limits Cassation inadmissibility incapacità di discernimento responsabilità penale dei minori minorenne con disabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Napoli Nord, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Diana Armando, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione di legge per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
Inoltre, va sottolineato che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Napoli Nord, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Diana Armando, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA ARMANDO nato a AVERSA il 10/09/2021 avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD(dato avviso alle para, udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Napoli Nord, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Diana Armando, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione di legge per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

4. Preliminarmente, va ricordato che, costituendo il patteggiamento un "negozio processuale", la possibilità di ricorrere per Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto o di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Tali vizi non ricorrono nella fattispecie, perché il giudice di merito, con motivazione immune da censure, ha adeguatamente illustrato la propria valutazione circa la complessiva gravità del fatto formulata sulla base degli elementi probatori acquisiti, con particolare riferimento all'elevato quantitativo della sostanza sequestrata.

5. Inoltre, va sottolineato che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Consigliere estensore Pres ente Do1ateIla Ferrar) peniaerieo