Cassation appeals dismissed as inadmissible due to lack of standing and non-justiciable sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared three appeals inadmissible, ruling that one appellant lacked personal standing to file directly after the 2017 law reform. Two other appellants were rejected because their arguments regarding sentencing quantification were not among the limited grounds permitted for cassation review in plea bargain cases. Consequently, all appeals were dismissed without formalities, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals for cassation must be filed by qualified representatives following the 2017 reform, and arguments challenging sentencing quantification in plea bargain cases are inadmissible as they fall outside the exhaustive list of justiciable grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELBADRAWY MAZEN GAMEL SOBHY ALY nato il 07/12/1998 KHABLA JAWAD nato il 26/12/1980 SALIB ABANOB ADEL AYAD nato il 01/12/1997 avverso la sentenza del 23/11/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONA[dato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Savona, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Elbadrawy Mazen Gamel Sobhy Aly, Khabla Jawad e Salib Abanob Adel Ayad, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il primo la pena complessiva di anni due di reclusione ed euro tremiladuecento di multa, per il secondo anni uno e mesi otto di reclusione ed euro cinquemila di multa e, infine, per il terzo mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto. Preliminarmente, occorre rilevare che Khabla Jawad ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.
2. Il ricorso presentato da quest'ultimo è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
3. Gli imputati Elbadrawy Mazen Gamel Sobhy Aly e Salib Abanob Adel Ayad, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza di cui sopra, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena. 3.1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). ----Pertanto, ogT-ii—d1Wg_iya rio-i-d i n—é Sre-s-EliTigTo n-e della respon~ m 4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il. Consigliere estensore Il resi nte Ddna