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Ordinanza — n. 21726/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21726/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21726/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GARONE PIETRO nato a SALA CONSILINA il 23/06/1969 IPPOLITO SANTE nato a TARANTO il 07/07/1972 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Pietro Garone e Ippolito Sante ricorrono, con un unico atto di impugnazione curato dal Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 28 maggio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Nola il 30 giugno 2020, li ha riconosciuti responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandoli alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21726/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandoli alla pena di giustizia.

Parole chiave

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motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena allegazioni di persecuzione contraddittorie revisione della sentenza penale ammissione del pubblico ministero perseguimento penale in via sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GARONE PIETRO nato a SALA CONSILINA il 23/06/1969 IPPOLITO SANTE nato a TARANTO il 07/07/1972 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Pietro Garone e Ippolito Sante ricorrono, con un unico atto di impugnazione curato dal Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 28 maggio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Nola il 30 giugno 2020, li ha riconosciuti responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandoli alla pena di giustizia.

I ricorrenti si affidano ad un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto palesemente articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, che al numero di dosi medie oggetto delle cessioni (pari a 14 e 23) corrisponde una potenzialità di vendita di singole dosi droganti significativa, non corrispondente a guadagni e finalità di lucro di "speciale tenuità" né connesse ad un pericolo di insignificante entità in relazione al bene protetto dalla norma (pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile. if ricorse condanna i, ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Con i iere estensore i\i resi ente D i e Cenci ni Ser ao DEPOSITATO IN