Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing reduction request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to its manifest lack of specificity regarding the request for sentence reduction. The appellant vaguely contested the overall sentencing without providing precise legal or factual arguments to support the claim. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to a lack of specific grounds, as it fails to indicate the precise legal and factual reasons supporting the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICILLO GIANLUCA nato a NAPOLI il 01/09/1985 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Gianluca Micillo ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli 1'8 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Napoli il 12 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riduzione della pena, è manifestamente infondato in quanto aspecifico e privo di una puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua (pagine n. 3-4 della sentenza impugnata), reiterando peraltro motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Consig i e estensore Dani4 cm-L_ DEPOSITATO IN C