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Ordinanza — n. 21724/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific argumentation regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21724/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Farina inadmissible, ruling it manifestly unfounded. Farina challenged a reduced sentence for drug trafficking, arguing the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances. The court rejected this claim because the appeal was too generic, failing to engage with the specific reasons provided by the appellate court regarding the defendant's criminal history and drug quantity.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to a lack of specific argumentation against the lower court's reasoning, provided no fault exists in determining this inadmissibility.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic mitigating circumstances lack of specific argumentation drug trafficking sentencing inadmissible appeal procedure falsa dichiarazione della parte onere della prova testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge (art. 62 bis cod.pen.) in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
sent. n. 186 del 13 giugno 2000 (Corte Costituzionale)
art. 62 bis cod.pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge (art. 62 bis cod.pen.) in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA PASQUALE nato a PALERMO il 24/04/1975 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Pasquale Farina ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 28 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Palermo il 17 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge (art. 62 bis cod.pen.) in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto aspecifico: il ricorrente non instaura un effettivo confronto con la motivazione offerta dalla Corte territoriale, che alle pagine 2 e 3 ha adeguatamente illustrato le ragioni del diniego sulla base dei precedenti penali specifici indicativi della proclività a delinquere del soggetto, della rilevante quantità di sostanza stupefacente da costui detenuta nonché dell'inutilità, ai fini delle indagini, della confessione dallo stesso resa.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il ConsVg • re estensore .1-‘, resi- nte Dan le Cc znia rao DEPOSITATO IN CANCELLERIA