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Ordinanza — n. 21719/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded, generic grounds lacking specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21719/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Carmelo Fiumara was declared inadmissible by the Court of Cassation for being manifestly unfounded and lacking specific legal or factual arguments. Fiumara argued that the lower court erred in attributing criminal responsibility despite uncertain evidence and failed to reclassify the offense under a different statutory paragraph. The court rejected these claims because the petition did not identify specific elements of fact or law, nor did it point to particular evidence requiring re-evaluation, rendering the grounds generic and devoid of critical substance.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks specific critical arguments regarding the facts or law, failing to meet the requirement of a reasoned critique of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds generic legal arguments lack of specific critique procedural dismissal falsa dichiarazione della parte testimone a carico onere della prova

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARMELO FIUMARA nato a MESSINA il 21/12/1974 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Carmelo Fiumara ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 17 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Messina il 5 febbraio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato, affermata nonostante la sussistenza di un quadro probatorio obiettivamente incerto, nonché violazione di legge e vizio di motivazione per non aver riqualificato il fatto come violazione del comma 5, anziché del comma 1-bis, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non indica gli elementi di fatto e le regioni di diritto posti alla base della propria richiesta, né individua le prove di cui si adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/ valutazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Cons il gi re estensore ?Pre idente Daniel geni Se rao DEPOSITA