Italian Supreme Court dismisses appeal claiming omitted non-punishment cause due to prior plea agreement waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Emmanuel Sunday's appeal inadmissible for failing to raise the non-punishment cause under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Although the defendant argued the lower court omitted this evaluation, he had previously waived such issues by agreeing to a specific sentence at the appellate stage. The court ruled that this waiver precludes raising the matter later, even if the issue could be raised ex officio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A party's waiver of a non-punishment cause via a plea agreement precludes subsequent appeals based on the omission of such evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMANUEL SUNDAY nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Torino ha applicato a Emmanuel Sunday, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro ottomila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 73, co. 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (concordato in appello) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Consigliere estensore , II