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Ordinanza — n. 21716/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentencing are inadmissible for omitted dismissal grounds under Art. 448(2-bis).

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21716/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Colella Vito Modesto and Colella Angelo inadmissible. The defendants argued that the preliminary judge failed to verify statutory dismissal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure when applying the plea bargain sentence. The court ruled that Article 448(2-bis) of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible grounds for cassation against plea bargain judgments to specific categories, excluding omissions regarding dismissal causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals to the Court of Cassation against the sentencing judgment are inadmissible if based on the alleged failure to verify statutory dismissal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation admissibility statutory dismissal grounds Article 448 2-bis Code of Criminal Procedure atti istruttori penali promozione dell'accusa penale cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Colella Vito Modesto e Colella Angelo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni cinque di reclusione ed euro ventimila di multa ciascuno in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena complessiva di anni cinque di reclusione ed euro ventimila di multa ciascuno in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto.
Legge n. 103 del 2017
1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Colella Vito Modesto e Colella Angelo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni cinque di reclusione ed euro ventimila di multa ciascuno in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COLELLA VITO MODESTO nato a POLIGNANO A MARE il 13/06/1961 COLELLA ANGELO nato a BRINDISI il 30/05/1992 avverso la sentenza del 11/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; é Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Colella Vito Modesto e Colella Angelo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni cinque di reclusione ed euro ventimila di multa ciascuno in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto.

2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il reside te 9-6natella Ferr