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Ordinanza — n. 21715/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on drug trafficking conviction for lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding the disposal of seized drugs, but the court found the appeal to be a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level without new substantive critique. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific argumentation required by law to overcome the finality of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing a specific, reasoned critique that challenges the factual or legal basis of the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility drug trafficking conviction lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds court costs and fine braccialetto elettronico reato flagrante ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
perì., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAGALA EMANUELE nato a ROMA il 29/02/2000 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Emanuele Fragalà ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 18 ottobre 2021 in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Roma il 19 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 99, comma 4, cod.pen. condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Si tratta, peraltro, di censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con logica e sufficiente motivazione, gli elementi che hanno indotto al rigetto dell'impugnazione di merito (pagina 2: quanto alla destinazione alla cessione, suddivisione in dosi, numero delle stesse, ingiustificata disponibilità di denaro in banconote di vario taglio; quanto al dedotto uso di gruppo, insussistenza delle relative condizioni).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. perì., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Consi • e estensor