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Ordinanza — n. 21714/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific claim regarding non-conviction order under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the lack of a conviction order under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had properly reasoned its decision based on arrest reports, seizure records, and the defendant's admission of guilt. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a conviction judgment must specifically allege the absence of a conviction order pursuant to Article 129; a generic claim without specific grounds fails to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 129 Code of Criminal Procedure lack of specific claim procedural costs award admission of guilt dipendenza da alcol guida in stato di ebbrezza qualificata gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod.proc.pen
Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARWICH ALDO nato a ROMA il 12/02/1988 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Darwich Aldo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv e 337 cod. pen., 73 comma 5 DPR 309/90 commesso in Roma il 16.03.2021 ; fi'1 2-P,À,p-QAerrSè or, Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.. La Corte di merito, a fol 2 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato ed evidenziato la gravità del compendio probatorio, basato sui verbali di arresto, perquisizione e sequestro delle sostanze stupefacenti, sulla relazione dell'agente di P.G. intervenuto e sull'ammissione di responsabilità resa dall'imputato all'udienza di convalida. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.05.2022. Il Cons gliere esterore I Pres ente D atella lrrjfli geni Ser ao , cANc