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Ordinanza — n. 21710/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claims regarding drug possession finality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Nicoletti's appeal against a settlement sentence inadmissible without formalities. The appellant argued that the judge failed to recognize the personal consumption purpose of the drug possession, but the Court found the appeal manifestly unfounded. The decision relied on established precedent requiring only a brief mention of the agreed elements in the settlement sentence, which was present in the lower court's ruling.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal against a settlement sentence is inadmissible without formalities if the censure is manifestly unfounded, as the obligation of motivation is satisfied by the judge's succinct reference to the agreed elements and the absence of new issues introduced by the parties.

Parole chiave

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drug possession settlement personal consumption purpose inadmissible appeal manifestly unfounded procedural economy giudice istruttore tutela del processo decisionale facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Lecce il 12 ottobre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della finalità di consumo personale, e non già di cessione ad altri, della detenzione delle sostanze stupefacenti.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge del 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Lecce il 12 ottobre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI GIUSEPPE nato a LECCE il 19/09/1954 avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti1,1 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Giuseppe Nicoletti ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Lecce il 12 ottobre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della finalità di consumo personale, e non già di cessione ad altri, della detenzione delle sostanze stupefacenti.

Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata (pagina 2); quest'ultima peraltro non adeguatamente aggredita dalle - estremamente generiche - censure, con le quali si pretenderebbe di introdurre nel processo aspetti che, per volontà delle parti, non sono stati inseriti al momento in cui è intervenuto l'accordo tra le parti. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge del 23 giugno 2017, n. 103).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Consi iere estensore DariSe D