Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing aggravation and mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the applicant's complaints were generic and merely reproduced arguments already addressed by the lower courts. The applicant argued for the recognition of a specific mitigating circumstance and the denial of an aggravating circumstance based on the quantity of drugs, but the appellate court had already resolved these issues with non-illogical and non-contradictory reasoning. Consequently, the court found no absence of fault under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, leading to the dismissal of the appeal and a fine for the applicant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 110 c.p.; Art. 73 c.p.; Art. 80 c.p.; Art. 309 D.P.R. 1990; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically challenge the factual or legal determinations made by the court of appeal, as the applicant must confront the specific reasoning of the lower judgment rather than repeating general criticisms.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLICCHI GIUSEPPE nato a ROMA il 23/01/1996 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Giuseppe Carlicchi ricorre per cassazione, tramite Difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 2 luglio 2021, in parziale riforma della decisione con cui il G.u.p. del Tribunale di Bari il 10 giugno 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 4, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.
Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ragione dell'erroneo riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità e della mancata concessione della circostanza attenuante specifica di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è manifestamente infondato. Le riferite doglianze sono assertive, generiche e meramente riproduttive di censure già dedotte in appello e adeguatamente affrontate e risolte dai Giudici di merito con motivazione non illogica né incongrua.
Più precisamente, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice riconosce la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità in considerazione dell'agevole visibilità del carico, con corretto richiamo all' art. 59, comma 2, cod. pen., ed esclude la configurazione dell'invocata attenuante alla luce del generico tenore delle dichiarazioni rese dall'imputato (pagine 3 e 4). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ma