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Ordinanza — n. 21707/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21707/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21707/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO GENNARO nato a NAPOLI il 28/12/1979 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Pinto Gennaro avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73 comma 5 DPR 309/90 in relazione alla detenzione illecita al fine di spaccio di otto dosi di sostanza stupefacente tipo hashish e alla cessione di due dosi di marijuana, è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico.

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21707/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.. La Corte di merito, a fol 4 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato ed evidenziato la gravità del compendio probatorio, derivante dal sequestro delle sostanze stupefacenti e dalla stabile e organizzata attività di spaccio rilevata dall'attività di osservazione della P.G..

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale rinvio del dibattimento attendibilità dei testimoni accertamento inesatto dei fatti mancata contestazione dei fatti facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO GENNARO nato a NAPOLI il 28/12/1979 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Pinto Gennaro avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73 comma 5 DPR 309/90 in relazione alla detenzione illecita al fine di spaccio di otto dosi di sostanza stupefacente tipo hashish e alla cessione di due dosi di marijuana, è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.. La Corte di merito, a fol 4 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato ed evidenziato la gravità del compendio probatorio, derivante dal sequestro delle sostanze stupefacenti e dalla stabile e organizzata attività di spaccio rilevata dall'attività di osservazione della P.G..

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.05.2022. Il Con ígliere este ,ore Pres ente onatell ti geni. Serrao DEPOSITATO IN CAN j LE