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Ordinanza — n. 21706/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21706/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21706/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GURI ARDIOL nato il 13/08/1991 MITRI ELIO nato il 17/01/1993 avverso la sentenza del 04/11/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti;-) udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Fermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Guri Ardiol e Mitri Elio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa al primo, e la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa al secondo, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21706/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Fermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Guri Ardiol e Mitri Elio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa al primo, e la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa al secondo, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria censura formulata in modo carente domanda di revisione dell'asilo censure procedurali domanda d'asilo di cittadino etiope rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Fermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Guri Ardiol e Mitri Elio, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GURI ARDIOL nato il 13/08/1991 MITRI ELIO nato il 17/01/1993 avverso la sentenza del 04/11/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti;-) udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Fermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Guri Ardiol e Mitri Elio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa al primo, e la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa al secondo, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto.

2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Co Sigliere esten )r-e Presid D natella fteran uge