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Ordinanza — n. 21705/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific argumentation against lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21705/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible, rejecting the claim that the lower court's decision lacked specific reasoning. The appellant argued for a reduced penalty classification, but the appellate court had already thoroughly refuted this based on the 82% purity of the cocaine found. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks specific argumentation against the factual findings of the lower court.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal lack of specific argumentation drug trafficking conviction procedural costs order Cassa delle ammende permesso di promuovere un procedimento penale difetto di motivazione scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 1 DPR 309/90
Art. 73 comma 5 DPR 309/90
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHATYB ABDELHALIM nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di El Khatyb Abdelhalim avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art. 73 comma 1 DPR 309/90 in relazione alla detenzione illecita al fine di spaccio di circa 40 grammi di cocaina, fatto commesso in costanza di regime alternativo alla detenzione con affidamento in prova al servizio sociale, è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso reitera le doglianze già dedotte nei motivi di appello (qualificazione del fatto come ipotesi attenuata di cui al comma 5 art.

73) e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, a fol 2 e 3 della sentenza impugnata, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato e rigettato, alla luce del materiale probatorio in atti, i motivi di gravame evidenziando, con un giudizio di merito non censurabile, che le modalità di detenzione della sostanza stupefacente pari a 185 dosi, con principio attivo pari all'82%, escludono la configurabilità del fatto come di minima offensività penale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.05.2022. Il C9nsigliere estenspre Presid te onatella Ferr41ti enia rrao UU,LA DEPOSITATO IN CAN E