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Ordinanza — n. 21704/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21704/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for a crime of minor severity, arguing violations of statutory provisions regarding sentencing and circumstances. The court rejected these claims as fact-based rather than legal, noting they merely repeated arguments already dismissed by the appellate court without providing new, specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it fails to provide specific, argumentative criticism of the lower court's factual findings and legal evaluation, merely reiterating previously rejected grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds crime of minor severity procedural dismissal responsabilità penale dei minori testimone anonimo libertà di credenza e di coscienza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 62 bis c.p.
violazione di legge (art. 62 bis cod.pen.) in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze generiche nella massima estensione;
Art. 133 c.p.
violazione di legge (art. 133 cod.pen.) in ragione della eccessività della pena inflitta.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
art. 62 bis cod.pen
violazione di legge (art. 62 bis cod.pen.) in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze generiche nella massima estensione;
art. 133 cod.pen
violazione di legge (art. 133 cod.pen.) in ragione della eccessività della pena inflitta.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANI CHRISTIAN nato il 11/08/1987 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Christian Ani ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 19 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Milano il 23 giugno 2021, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all' art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso, con i quali deduce:

1) violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990;

2) violazione di legge (art. 62 bis cod.pen.) in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze generiche nella massima estensione;

3) violazione di legge (art. 133 cod.pen.) in ragione della eccessività della pena inflitta. Con memoria pervenuta in data 12 maggio 2022 il difensore ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici dì merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Si tratta, peraltro, di censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con logica e sufficiente motivazione, gli elementi che hanno indotto al rigetto dell'impugnazione di merito (pagine 5 - 7 della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Consigli e estensore Presidente Danie e iì - ?erra() DEPOSH