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Ordinanza — n. 21703/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding omitted dismissal grounds in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21703/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a ground not permitted in cassation proceedings. The defendant challenged the first-instance sentence for failing to verify statutory dismissal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are excluded when the sentence ratifies a plea agreement, limiting appeals to specific statutory exceptions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain cases, cassation appeals against sentencing sentences are inadmissible if based on the alleged omission to verify statutory dismissal grounds, as the law restricts review to specific enumerated defects.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation inadmissibility statutory dismissal grounds Article 129 Code ratification of agreement deposizione inattendibile falsa dichiarazione della parte testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Marsala, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Romeo Gaspare, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro duemila e cinquecento di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro duemila e cinquecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Marsala, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Romeo Gaspare, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro duemila e cinquecento di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO GASPARE nato a MAZARA DEL VALLO il 04/01/1976 avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di MARSALAidato avviso alle parti; 11 udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Marsala, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Romeo Gaspare, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro duemila e cinquecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Consigliere esteRsore natella Fer dti DEPOSITATO IN CAN LERI