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Ordinanza — n. 21701/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for drug possession due to insufficient grounds and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21701/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mohamed Mohamed Amir inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal drug possession. The appellant argued for lack of proper reasoning regarding criminal liability and the absence of statutory non-punishability, but the court found the original judgment sufficiently motivated by concrete evidence including seized drugs and the defendant's unstable lifestyle. Consequently, the appeal was rejected as groundless, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks specific grounds, particularly when the lower court's decision is adequately reasoned based on established probative elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug possession lack of merit procedural costs criminal liability non-punishability Cassazione altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 DPR 309/90
Art. 131-bis cod. pen.
Quanto poi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ha ritenuto che le modalità della condotta e il peso ponderale dello stupefacente in sequestro escludessero in radice la tenuità offensiva del fatto illecito.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorso riguarda infatti l'affermazione di responsabilità e la mancanza di idonea motivazione sull'affermazione della responsabilità penale (motivo 1,2 e 3), nonché sulla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED MOHAMED AMIR - C.U.I. 05VPH6C nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Mohamed Mohamed Amir avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art. 73 comma 5 DPR 309/90, in relazione alla detenzione illecita di hashish e di cocaina, è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso riguarda infatti l'affermazione di responsabilità e la mancanza di idonea motivazione sull'affermazione della responsabilità penale (motivo 1,2 e 3), nonché sulla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (motivo 4) ed infine sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (motivo 5).

Si tratta di motivi che reiterano le doglianze dell'appello cui la Corte ha dato adeguata risposta attraverso un percorso argomentativo logico-giuridico basato sul quadro probatorio, costituito in particolare dal sequestro delle sostanze droganti (660 dosi di hashish e 3 dosi di cocaina), dal comportamento processuale e dalla personalità dell'imputato privo di fonti di reddito lecite e senza fissa dimora. Quanto poi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ha ritenuto che le modalità della condotta e il peso ponderale dello stupefacente in sequestro escludessero in radice la tenuità offensiva del fatto illecito.

Parimenti adeguatamente motivata a foglio 3 è la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione in relazione alle condizioni di vita (assenza di fissa dimora e di attività lavorativa lecita), alle reiterate segnalazioni di P.G. anche con diverso alias, tra cui una condanna in primo grado per reato analogo. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore esiden Ve Donatella FJranti enia DEPOSITATO i