Cassation court dismisses appeal against agreed sentence for drug trafficking, citing insufficient grounds and proven drug functionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, rejecting the claim that the agreed sentence lacked required justification. The appellant argued for acquittal under Article 129 and challenged the confiscation of a scale due to lack of evidence regarding drug traces or functionality. The court found the lower court's reasoning sufficient regarding the agreement's elements and the scale's implicit link to the illicit activity. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The requirement for motivation in an agreed sentence is satisfied when the judge briefly addresses positive and negative elements, and vague appeals without specific arguments do not constitute a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARA GIOVANNI nato a COSENZA il 30/01/1988 avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di COSENZA'dato avviso alle parn udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Giovanni Cara ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza il 18 novembre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 337 cod.pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge sotto un duplice profilo: in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; e per mancanza assoluta dell'apparato giustificativo in relazione alla disposta confisca del bilancino, la cui destinazione all'attività illecita sarebbe indimostrata non essendovi sull'oggetto tracce di sostanza stupefacente e non emergendo la funzionalità ai fini della cessione a terzi della droga, rinvenuta senza suddivisione in dosi.
Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (pp. 3-4), peraltro non adeguatamente aggredita dalla assai vaga impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi. Quanto all'ulteriore questione, il Giudice di merito valorizza la consegna spontanea da parte dell'imputato alla p.g., in un unico contesto, di droga e materiale per il confezionamento e la pesatura: da qui la - quantomeno implicita - valutazione in termini di funzionalità del bilancino rispetto all'attività illecita.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Consigli ensore Pres ente Dar iele Cenci er ao DEPOSITATO