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Ordinanza — n. 21698/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being based on facts rather than legal violations of procedural articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21698/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on factual arguments rather than legal violations of the specified procedural articles. The appellant argued for a violation of Articles 192 and 533 of the Code of Criminal Procedure, but the court found these claims to be mere factual criticisms. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if based on grounds not permitted in the current jurisdictional proceeding, as the Court of Cassation cannot review factual assessments or alternative interpretations of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual vs legal review Code of Criminal Procedure procedural violation grounds court costs and fine porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Luigi Marinelli, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITOLI PIGNATARO VINCENZO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 09/05/1971 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza de 12 gennaio 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia assolveva Zitoli Pignataro Vincenzo dai reati di detenzione illegale (capo A della rubrica) e porto in luogo pubblico di armi da sparo (capo B della rubrica; reato quest'ultimo contestato in concorso con Trombetta Luigi) perché il fatto non sussiste.

2. Con pronuncia del 2 ottobre 2020, la Corte di appello di Bari riconosceva lo Zitoli Pignataro responsabile dei reati di detenzione e porto di una pistola di calibro e modello imprecisati (capo A) e, conseguentemente, unificati detti delitti sotto il vincolo della continuazione, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed C. 5.000,00 di multa, confermando nel resto la decisione appellata dal pubblico ministero.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Luigi Marinelli, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel presente giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato le norme di cui agli artt. 192 e 533 del codice di rito alla luce della giurisprudenza di questa Corte. Mentre le doglianze difensive, pur formulate sotto l'egida della violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, in censure di fatto che comportano per il loro accoglimento o una diversa lettura dei dati processuali oppure una diversa interpretazione delle prove, entrambe non consentite al giudice di legittimità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 14 ricorrente al pagamento delle spese processuali e g=5$1221112> della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Vi DEPCSITATO IN