Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by both parties under Article 591 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because both the convicted party and his defense attorney formally renounced the litigation on February 12, 2022. The underlying case involved a request for home detention as an alternative measure to a residual sentence following a cumulative penalty order. Consequently, the Court ruled that the withdrawal rendered the appeal void and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the parties formally renounce the appeal, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a monetary fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDI DANILO nato a ROMA il 14/11/1980 avverso l'ordinanza del 03/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la domanda formulata da Grandi Danilo, tendente a ottenere la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura Generale della Repubblica di Roma del 18.5.2020.
2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Grandi, avvocato Alessandro De Angelis, ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione.
3. In data 12.2.2022 sia il condannato, con atto autenticato dal suo difensore, sia quest'ultimo hanno dichiarato di rinunciare alla suddetta impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all'impugnazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Vnenzo 'api , uk.h. DEPOSUATO IN CANCE 1 RI