Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Bucci's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide specific reasons for denying generic mitigating circumstances under Article 606 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim, ruling that the appeal relied on generic grounds and that the lower court's decision was sufficiently motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: An appeal based on generic grounds or concerning the sentencing treatment is inadmissible if the lower court's decision is sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCI MARCO nato a CERIGNOLA il 11/11/1987 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 novembre 2020, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Foggia il 29.1.2015, con la quale Bucci Marco era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione.
2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Franco Metta, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., l'omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi assolutamente generici e, in ogni caso, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità perché afferenti al trattamento sanzionatorio benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 2 dell'impugnata sentenza).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Talerico — I DEPOSITATO IN CANC .E