Ordinanza — n. 21692/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 8 novembre 2021, il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Tranchese Antonio, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le indicate sentenze di condanna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 21692/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANCHESE ANTONIO nato a NAPOLI il 30/03/1986 avverso l'ordinanza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 8 novembre 2021, il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Tranchese Antonio, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le indicate sentenze di condanna.
2. Avverso la detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato Michele Ferraro ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. Il Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle indicate sentenze non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione (cfr. pagg.5 e segg. dell'ordinanza impugnata). Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive - caratterizzate, peraltro, da genericità - in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Palma Talerico LERIA DEPOSITATO IN CAN s