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Ordinanza — n. 21688/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the prisoner failed to use mandatory defense counsel required by the 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21688/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by a prisoner without the mandatory defense counsel required by the 2017 reform. The appellant, a prisoner seeking early release, attempted to file the appeal himself after his request was rejected by the supervision tribunal. The court ruled that since the law entered into force on August 3, 2017, all such appeals must be signed by registered defense lawyers, rendering a personal filing void.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals for cassation filed by prisoners or accused after August 3, 2017, are inadmissible if not signed by defense lawyers registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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prisoner appeal mandatory defense counsel inadmissible de plano Cassation reform 2017 early release request revoca della sospensione condizionale ricollocamento in un istituto riesame della curatela

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Law n. 103 of 2017
art. 123 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza, il Riccio ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO SALVATORE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 08/05/1995 avverso l'ordinanza del 17/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdata_a ; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Salerno rigettava il reclamo proposto da Riccio Salvatore avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 22.4.2021, con il quale era stata respinta la domanda del predetto tendente a ottenere la concessione della liberazione anticipata per il periodo dal 23.3.2019 al 23.9.2020.

2. Avverso detta ordinanza, il Riccio ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consig